Art. 75
(Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido)
1. Al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia, l'Amministrazione regionale č autorizzata a erogare alla Societā Cooperativa Universiis, per la gestione dei nidi Rondinelle di Tarcento e di Majano e al Comune di Codroipo, per la gestione del nido Mondo dei piccoli, un contributo straordinario di misura non superiore alla differenza tra le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia nell'anno educativo 2018/2019.
2. Per accedere al contributo di cui al comma 1 la Societā Cooperativa Universiis e il Comune di Codroipo devono presentare domanda, completa delle informazioni necessarie a procedere alla ripartizione delle risorse, alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per la ripartizione delle risorse disponibili per le finalitā di cui al comma 1 e per l'erogazione e la concessione dei contributi, si applicano le previsioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 7 del
decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 128 (Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalitā di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 9, commi 18 e 19, della
legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)).