Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024
Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilitą, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attivitą venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanitą e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).
Art. 73
(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 13/2018)
1.
Al
comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 13/2018, le parole <<
i Comuni e loro Consorzi, Enti, Associazioni, Istituzioni e Cooperative che gestiscono scuole dell'infanzia>> sono sostituite dalle seguenti: <<
i soggetti pubblici e privati che gestiscono scuole dell'infanzia non statali>> e dopo le parole <<
concorrendo alla realizzazione del servizio di educazione scolastica.>> sono inserite le seguenti: <<
I soggetti beneficiari non devono trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge e non devono avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.>>.