Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024
Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilitā, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attivitā venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanitā e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).
Art. 71
(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 13/2004)
1.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), č aggiunto il seguente:
<<2 bis. I progetti di aggiornamento professionale si svolgono in ambito regionale. Per il finanziamento del contributo di cui al comma 1, č necessaria la partecipazione a maggioranza dei professionisti che esercitano l'attivitā con sede legale o operativa in regione.>>.