Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024
Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilitā, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attivitā venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanitā e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).
Art. 67
(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 17/2019)
1.
All'articolo 14 della legge regionale 17/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 č abrogato;
b)
al comma 2 le parole <<
Le organizzazioni di volontariato di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<
I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2>>;
c)
ai commi 3 e 4 le parole <<
alle organizzazioni di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<
ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2,>>.