Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024
Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilitą, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attivitą venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanitą e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).
Art. 44
(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 3/2011)
1.
All'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 5 dopo le parole <<
eventuali procedure di consultazione>> sono aggiunte le seguenti: <<
finalizzate a meglio definirne o integrarne il testo>>;
b)
i commi 6 e 7 sono abrogati;
c)
al comma 8 le parole <<
, divenuta esecutiva,>> sono soppresse.