Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024
Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).
Art. 39
(Contributo a favore del Comune di Fontanafredda per lo stadio Tognon)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Fontanafredda per gli interventi di completamento e adeguamento funzionale, nonché per l'omologazione dell'impianto sportivo stadio Tognon di Fontanafredda.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Fontanafredda presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione di cui all'
articolo 56 della legge regionale 14/2002.