Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024
Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).
Art. 29
(Proroga dei termini per lo svolgimento delle attività e la rendicontazione degli enti primari della minoranza linguistica slovena)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il finanziamento ricevuto per l'attività istituzionale del 2020 dagli enti primari della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5 e 6, della
legge regionale 26/2007, può essere utilizzato anche per le attività istituzionali concluse entro il 30 giugno 2021.
2. La rendicontazione dei finanziamenti di cui al comma 1 è presentata entro il 30 settembre 2021 al Servizio competente in materia di lingue minoritarie della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione.