Art. 24
(Misure urgenti in materia di valorizzazione e promozione delle sagre, feste locali e fiere tradizionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. I soggetti di cui all'
articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), che, a causa della sospensione di manifestazioni/eventi di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa disposta con provvedimenti urgenti in conseguenza all'emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto modificare, spostare o annullare le attivitā programmate e oggetto di contribuzione ai sensi del medesimo articolo 4, possono accedere ai contributi ivi previsti in relazione alle spese sostenute e documentate.
2. Al ricorrere delle circostanze di cui al comma 1 e previa richiesta motivata, la Regione č autorizzata a concedere ai soggetti ivi indicati contributi anche per spese non previste dall'
articolo 4, comma 1, della legge regionale 7/2019 e strettamente connesse all'organizzazione dell'evento, nel limite massimo di 2.500 euro per ciascun richiedente, indipendentemente dal numero di eventi o manifestazioni organizzati.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le risorse da assegnare per le finalitā di cui al comma 2 nell'ambito della disponibilitā finanziaria e sulla base delle domande pervenute entro il 31 luglio 2020. Le modalitā di richiesta ed erogazione del contributo di cui al comma 2 e le tipologie di spesa ammissibili sono disciplinate con avviso adottato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di sicurezza e polizia locale.
4. Fino alla cessazione dello stato emergenziale derivante dalla pandemia COVID-19, i contributi di cui all'
articolo 4 della legge regionale 7/2019 s'intendono riferiti anche alle spese sostenute dai soggetti organizzatori per gli adempimenti relativi all'osservanza delle linee guida dettate per garantire il distanziamento sociale e il rispetto delle norme igienico-comportamentali.
5. I soggetti di cui all'
articolo 5, comma 1, della legge regionale 7/2019 che, a causa della sospensione dei corsi di formazione in aula disposta con provvedimenti urgenti in conseguenza all'emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto modificare, spostare o annullare le attivitā oggetto di contribuzione ai sensi del medesimo articolo 5, possono accedere ai contributi ivi previsti in relazione alle spese sostenute e documentate.