Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020 al 28/10/2020
Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilitā, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attivitā venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanitā e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).
Art. 16
(Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 21/2019)
1.
All'articolo 18 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<
da almeno i due terzi dei consigli>> sono sostituite dalle seguenti: <<
da almeno la maggioranza assoluta dei consigli>> ed č aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<
Conforme deliberazione č adottata, entro il medesimo termine, dall'Assemblea di ciascuna Unione territoriale intercomunale interessata.>>;
b)
dopo il comma 1 č inserito il seguente:
<<1 bis. Qualora le deliberazioni delle Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 1 non risultino conformi a quella adottata dai Comuni interessati ai sensi del comma 1, relativamente alla regolazione dei rapporti giuridici ed economici ivi previsti, il relativo accordo č approvato, entro il 15 ottobre 2020, da un collegio arbitrale costituito da un rappresentante designato da ciascuna Unione territoriale intercomunale e dalla Conferenza dei sindaci di ciascuna costituenda Comunitā di montagna e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.>>.