Legge regionale 23 giugno 2020 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 26/06/2020

Disposizioni di sostegno al comparto degli eventi dal vivo e del cinema.

Art. 1

(Realizzazione di spazi pubblici all'aperto Covid-free)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'allestimento di spazi pubblici all'aperto finalizzati a ospitare spettacoli dal vivo e conformi alle misure di sicurezza necessarie a soddisfare l'attuazione dei protocolli sanitari COVID-19.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive e turismo di concerto con l'Assessore alla salute, sentite le Amministrazioni comunali coinvolte, sono stabiliti, con procedure improntate alla massima celerità e urgenza, i criteri e i requisiti per l'individuazione e per la successiva realizzazione delle aree Covid-free individuate e dislocate equamente nel territorio regionale, nonché le modalità di erogazione della spesa sostenuta per l'allestimento.

Art. 2

(Sostegno creditizio al comparto audiovisivo regionale)

1. La Regione promuove l'adozione, da parte del sistema creditizio, di procedure e condizioni che consentono alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva operanti nel territorio regionale la cessione dei crediti di imposta a intermediari finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale.

2. Le procedure e le condizioni per la cessione dei crediti di imposta sono definite nella convenzione stipulata dall'Amministrazione regionale con gli intermediari finanziari di cui al comma 1.

3. Le dotazioni del Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), possono essere destinate all'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, aventi sede operativa nel territorio regionale, per l'anticipazione di crediti d'imposta di cui alla sezione II del capo III della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo).

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 9 bis, comma 1, e dall'articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione del beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

2. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante storno di 250.000 euro, per l'anno 2020 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e dl gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

3. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3, si provvede mediante rimodulazione per 150.000 euro all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) e mediante storno per 350.000 euro dalla Missione n. 14 (Industria PMI Artigianato) - Programma n. 3 (Ricerca e Innovazione) - Titolo n. 1 (Spesa corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

5. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

6. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 5, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3 e dell'articolo 51, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c) e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.