Art. 2
(Sostegno creditizio al comparto audiovisivo regionale)
1. La Regione promuove l'adozione, da parte del sistema creditizio, di procedure e condizioni che consentono alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva operanti nel territorio regionale la cessione dei crediti di imposta a intermediari finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale.
2. Le procedure e le condizioni per la cessione dei crediti di imposta sono definite nella convenzione stipulata dall'Amministrazione regionale con gli intermediari finanziari di cui al comma 1.