Legge regionale 23 giugno 2020, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 26/06/2020

Ulteriori interventi a sostegno delle attivitā produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015.
CAPO III
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ABROGATIVE E FINANZIARIE
Art. 14
 (Disposizioni transitorie e abrogazioni)
1. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 24, della legge regionale 29/2018, prosegue senza soluzione di continuitā nell'attivitā della gestione relativa al Fondo regionale smobilizzo crediti di cui all'articolo 12 ter, comma 10, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunitā europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunitā europee del 7 luglio 2004), succedendo nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, inclusa la contabilitā.
7. Su richiesta dell'Amministrazione regionale, il Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), esprime valutazione tecnica sui progetti relativi ai procedimenti amministrativi di cui all'articolo 2, comma 22, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019).
8. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 3/2015, come sostituito dall'articolo 12, si applicano anche ai procedimenti in corso, relativamente alle Imprese che hanno presentato domanda per la concessione di incentivi a valere sul Bando di cui al decreto del Direttore centrale n. 2293 del 2 settembre 2019.
Art. 15
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalitā di cui all'articolo 3 bis, comma 1, della legge regionale 3/2020 come inserito dall'articolo 3, comma 1, č autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitivitā) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
2. Per le finalitā di cui all'articolo 4 quater della legge regionale 3/2020 come inserito dall'articolo 4, comma 1, č autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitivitā) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
3. Per le finalitā di cui all'articolo 5 bis della legge regionale 3/2020 come inserito dall'articolo 6, comma 1, č autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
4. Per le finalitā di cui all'articolo 62 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivitā del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivitā produttive), e per gli effetti previsti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
5. Per le finalitā di cui all'articolo 6, commi 79 e 80, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), e per gli effetti previsti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
6. Per le finalitā di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 3/2020 come inserito dall'articolo 8, comma 1, č autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitivitā) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
7. Per le finalitā di cui all'articolo 10, comma 9 bis, della legge regionale 2/2012, come inserito dall'articolo 10, comma 1, lettera c), č autorizzata la spesa di 1.005.352,80 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitivitā) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
8. Per le finalitā di cui all'articolo 6 della legge regionale 3/2015, come sostituito dall'articolo 12, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitivitā) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2020-2022.
9. Per le finalitā di cui all'articolo 14, comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitivitā) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2020-2022.
10. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante storno di 100.000 euro per l'anno 2020 dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2020-2022.
11. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante storno di 40.000 euro per l'anno 2020 dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
12. All'onere derivante dal comma 3 si provvede mediante rimodulazione di 250.000 euro per l'anno 2020 all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
13. All'onere derivante dal comma 6 si provvede mediante rimodulazione di 10.000 euro per l'anno 2020 all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitivitā) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2020-2022.
14. All'onere derivante dal comma 7 si provvede mediante storno di 1.005.352,80 euro per l'anno 2022 dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2020-2022.
15. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), č allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.