Legge regionale 23 giugno 2020, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 26/06/2020

Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015.
Art. 10
 (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 2/2012)
1. All'articolo 10 della legge regionale 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
c)
dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
<<9 bis. Per assicurare al Comitato di gestione un adeguato supporto tecnico, amministrativo e organizzativo in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione dei Fondi di cui all'articolo 2, nonché per la realizzazione di specifico programma informatico, l'Amministrazione regionale stipula apposite convenzioni con soggetti idonei scelti in conformità alla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
9 ter. Il recupero dei crediti della Regione derivanti dai finanziamenti agevolati attivati a valere sui Fondi di rotazione di cui all'articolo 2 è svolto dalla Regione secondo le disposizioni vigenti in materia di difesa e rappresentanza in giudizio della Regione. Nel caso in cui l'istituto finanziatore sia titolare del rapporto di finanziamento, il recupero dei crediti è svolto da avvocati incaricati dall'istituto medesimo, sulla base di apposita convenzione che disciplini altresì l'affidamento dell'incarico e la ripartizione delle spese.

2.
Ai fini della efficiente transizione al nuovo sistema di gestione amministrativa, in applicazione dell'articolo 10, comma 9 bis, della legge regionale 2/2012, come inserito dal comma 1, lettera c), l'Amministrazione regionale è autorizzata a continuare ad applicare fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all'articolo 98, commi 12, 14 e 16, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>).