Legge regionale 18 maggio 2020 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Misure urgenti in materia di cultura e sport.

Art. 2

(Conferma entità del contributo e sovvenzione)

1. Al fine di sostenere i settori della cultura e dello sport, è confermata l'entità degli incentivi concessi negli anni 2019 e 2020 a valere sulle disposizioni della legge regionale 16/2014, dei contributi di cui all'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge regionale 5/2012, dei contributi di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 10/2019, del contributo di cui all' articolo 21 della legge regionale 4/2018, del contributo di cui all' articolo 6, commi da 38 a 41, della legge regionale 27/2014, del contributo di cui all' articolo 11, comma 1, della legge regionale 12/2017, dei contributi di cui all' articolo 6, comma 17, della legge regionale 24/2019, dei contributi di cui agli articoli 26, 30, 33, comma 2, e 34 della legge regionale 23/2015, dei contributi di cui all'articolo 13, del contributo di cui all' articolo 7, comma 8, della legge regionale 13/2019 e dei contributi di cui agli articoli 11, 13, 18 limitatamente all'organizzazione di manifestazioni sportive, 18 bis e 21 della legge regionale 8/2003, anche laddove le attività oggetto di incentivo siano state o siano modificate nelle modalità, tempi o luoghi di svolgimento, ridotte, spostate o altrimenti riprogrammate, in conseguenza dei provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, in deroga a quanto previsto dai regolamenti attuativi delle medesime leggi regionali e dai relativi avvisi pubblici, non si procede alla verifica del rispetto degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa riferiti alle iniziative e attività svolte nelle annualità 2019 e 2020.

(1)(2)(3)

2. Qualora in sede di rendicontazione degli incentivi di cui al comma 1, venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, la quota residua, nella misura massima del 20 per cento dell'incentivo medesimo, è mantenuta in capo al beneficiario a titolo di sovvenzione in relazione al pregiudizio subito in conseguenza dell'emergenza COVID-19. In tal caso, il beneficiario trasmette all'autorità concedente, a titolo di rendicontazione, una relazione sull'utilizzo della quota trattenuta a titolo di sovvenzione.

3. Il comma 2 non si applica agli incentivi di cui all'articolo 30 bis della legge regionale 16/2014.

4. La sovvenzione di cui al comma 2 è cumulabile con ulteriori sovvenzioni, incentivi, indennizzi, comunque denominati, riconosciuti per le medesime finalità.

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 2/2021

Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 30, L. R. 13/2021

Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.