Legge regionale 18 maggio 2020 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Misure urgenti in materia di cultura e sport.

Art. 16

(Finanziamento alle biblioteche)

1. Il comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 23/2015 è abrogato.

2. Al fine di salvaguardare il primario interesse dell'utenza alla fruizione del servizio culturale reso dalle biblioteche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti gestori delle biblioteche centro sistema dei sistemi bibliotecari costituiti ai sensi della predetta legge regionale 23/2015 che si impegnano a espletare funzioni centralizzate e di coordinamento generale anche a favore delle biblioteche che non si sono aggregate in alcuno dei sistemi suddetti, un contributo straordinario a titolo di concorso nelle spese a tal fine sostenute nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 3 e il 31 dicembre dell'esercizio in corso.

3. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 2 gli enti gestori delle biblioteche centro sistema presentano al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di contributo corredata di un accordo, sottoscritto da ciascuna delle biblioteche interessate, recante l'indicazione delle funzioni centralizzate e di coordinamento generale che verranno svolte e della spesa prevista per lo svolgimento di tali funzioni.

4. Le risorse disponibili per la concessione dei contributi di cui al comma 2 vengono ripartite tra gli enti gestori delle biblioteche centro sistema che hanno presentato domanda in misura proporzionale al numero di biblioteche a favore delle quali ciascuna biblioteca centro sistema svolgerà funzioni centralizzate e di coordinamento generale.

5. I contributi sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa prevista entro il limite massimo di 2.000 euro per ciascuna delle biblioteche a favore delle quali verranno espletate le funzioni centralizzate e di coordinamento generale.