Art. 8 bis
(Proroga del termine di restituzione delle anticipazioni di cassa degli incentivi statali, concesse nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 16/2014)
1. Al fine di sostenere i soggetti beneficiari delle anticipazioni di cassa degli incentivi statali disciplinate dall'
articolo 16 della legge regionale 16/2014, e in considerazione della sospensione di manifestazioni, iniziative ed eventi di natura culturale disposta con provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine di rimborso all'Amministrazione regionale delle somme anticipate nell'anno 2020 può essere prorogato, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'
articolo 16 della legge regionale 16/2014 e dal regolamento attuativo delle medesime norme, fino al 30 agosto 2021.
2. L'istanza motivata di proroga del termine di rimborso, anche solo parziale, delle somme di cui al comma 1, è presentata antecedentemente alla scadenza del 30 novembre 2020 e la proroga è concessa dal Servizio competente in materia di attività culturali. Qualora le risorse stanziate a tal fine fossero insufficienti a soddisfare tutte le istanze di proroga pervenute, le medesime vengono soddisfatte parzialmente e in maniera proporzionale rispetto all'entità delle restituzioni per cui è richiesta la proroga, fino a concorrenza delle risorse medesime.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 4, L. R. 22/2020