Legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Misure urgenti in materia di cultura e sport.
Art. 8
 (Sostegno a soggetti beneficiari di incentivi annuali a progetti o programmi triennali nel settore delle attività culturali)
1. Al fine di sostenere i soggetti beneficiari di incentivi annuali a progetti o programmi triennali di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 16/2014 e in considerazione della sospensione di manifestazioni, iniziative ed eventi di natura culturale disposta con provvedimenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto previsto dai regolamenti attuativi delle medesime norme della legge regionale 16/2014, non si procede, né in sede di valutazione delle domande di incentivo per le annualità 2021 e 2022 né ad altri fini alla verifica del rispetto degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa riferiti alle iniziative e attività svolte nelle annualità 2020 e 2021, nonché alla verifica del mantenimento nelle annualità 2020, 2021 e 2022 dei requisiti per l’ammissione ai finanziamenti triennali.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 5, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 12, lettera a), L. R. 16/2021
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 12, lettera b), L. R. 16/2021
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 12, lettera c), L. R. 16/2021