Legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Misure urgenti in materia di cultura e sport.
Art. 4
 (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 16/2014)
2. Le domande per la concessione degli incentivi di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 16/2014, i cui criteri e modalità sono disciplinati dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 191 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), possono essere presentate anche dai soggetti proprietari di sale teatrali oggetto di convenzione con l'Ente Teatrale Regionale del Friuli Venezia Giulia (ERT FVG), per la gestione delle relative strutture e la programmazione di rassegne e spettacoli, e dagli enti locali associati all'Ente Teatrale Regionale del Friuli Venezia Giulia (ERT FVG).
3. In via transitoria e per il solo anno 2020, il termine di presentazione delle domande di cui al comma 2 è di trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.