Legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Misure urgenti in materia di cultura e sport.
Art. 24
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalitā di cui agli articoli 27, comma 4, e 28 della legge regionale 16/2014, all'articolo 6, comma 27, della legge regionale 24/2019 e all'articolo 6, commi da 4 a 6, della legge regionale 14/2018, come modificati dall'articolo 3, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivitā culturali) - Programma n. 2 (Attivitā culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020 - 2022.
2. Per le finalitā di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 16/2014, come modificato dall'articolo 4, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivitā culturali) - Programma n. 2 (Attivitā culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020 - 2022.
3. Per le finalitā di cui all'articolo 26 ter, comma 2, della legge regionale 16/2014, come inserito dall'articolo 5, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivitā culturali) - Programma n. 2 (Attivitā culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
4. Per le finalitā di cui all'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 13/2019, come modificato dall'articolo 9, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivitā culturali) - Programma n. 2 (Attivitā culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020 - 2022.
5. Per le finalitā di cui all'articolo 13, comma 1, č autorizzata la spesa di 950.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivitā culturali) - Programma n. 2 (Attivitā culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020 - 2022.
6. Per le finalitā di cui all'articolo 16, comma 2, č autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivitā culturali) - Programma n. 2 (Attivitā culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
7. Per le finalitā di cui all'articolo 7 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), č autorizzata l'ulteriore spesa di 108.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivitā culturali) - Programma n. 2 (Attivitā culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante rimodulazione di pari importo, all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivitā culturali) - Programma n. 2 (Attivitā culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020 - 2022.
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo, all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivitā culturali) - Programma n. 2 (Attivitā culturali e interventi diversi nel settore culturale) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
11. Al fine di provvedere alla reintegrazione del fondo speciale previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), č autorizzato lo stanziamento di 108.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 mediante storno, derivante da riduzione per pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 della legge regionale 11/2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivitā culturali) - Programma n. 2 (Attivitā culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
12. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011, č allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.