Legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Misure urgenti in materia di cultura e sport.
Art. 19
 (Rimodulazione della spesa ammessa in materia di contributi per manutenzioni straordinarie di impianti sportivi)
1. In deroga alle disposizioni del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2019, n. 1389, è data facoltà ai beneficiari di chiedere la rimodulazione della spesa ammessa escludendo la realizzazione di alcune lavorazioni previste in domanda o riducendone l'importo sino a concorrenza dell'importo del contributo concesso e senza onere di compartecipazione in misura percentuale fissa sulla spesa ammessa.
2. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di cui al comma 5, lettera a), all'intervento derivante dalla rimodulazione devono essere attribuibili i medesimi punti attribuiti all'intervento oggetto della domanda di contributo presentata ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta 1389/2019.
3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, all'intervento rimodulato possono non essere attribuibili i medesimi punti riferiti all'intervento oggetto della domanda di contributo solo qualora gli interventi, anche parzialmente diversi, siano funzionali alla fruibilità dell'impianto sportivo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli assegnatari per i quali sia in corso il procedimento di concessione del contributo in applicazione del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 1389/2019. Il contributo massimo assegnabile è equiparato al contributo concesso.