Art. 18
(Erogazione in via anticipata e conferma di contributi in materia di sport)
1. In deroga alle disposizioni del capo V del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2019, n. 1496, gli incentivi per le attrezzature sportive mobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del bando medesimo sono impegnati e contestualmente liquidati per un importo pari al 100 per cento del contributo concesso.
2. In deroga all'
articolo 56, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), limitatamente ai contributi erogati in attuazione del comma 1, l'Amministrazione regionale rinuncia al recupero dei diritti di credito di importo non superiore al 10 per cento del contributo concesso.
3. In deroga alle disposizioni del bando di cui al comma 1, ai beneficiari degli incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive fisse e automezzi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del bando medesimo, č data facoltā di chiedere la rimodulazione della spesa ammessa riducendone l'importo sino a concorrenza del contributo concesso e senza onere di compartecipazione, anche attraverso la variazione dell'intervento oggetto di contributo, ferma restando la destinazione a spesa di investimento. Con il decreto di conferma del contributo sono definiti la nuova spesa ammessa e i termini di rendicontazione.