Legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Misure urgenti in materia di cultura e sport.
Art. 17
 (Utilizzo di risorse finanziarie per iniziative di promozione dell'attivitą sportiva)
1. Le iniziative di promozione dell'attivitą sportiva nella scuola, attuate ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), possono essere realizzate, anche con strumenti di formazione a distanza o attraverso piattaforme didattiche, dal Comitato regionale del CONI nel corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie gią concesse nel 2019.