Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 29/07/2021

Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilitą, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attivitą produttive.
Art. 6
 (Interventi urgenti in merito alle risorse concertate ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015)
2. Gli enti locali beneficiari delle risorse concertate ai sensi dell'articolo 9, comma 98, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilitą 2020), che valutano di non riuscire a iniziare entro il 31 dicembre 2020 l'attivitą finanziata dalla Regione per il medesimo anno 2020, comunicano alla Regione, entro il 30 giugno 2020, la volontą di restituire a favore del sistema degli enti locali le quote di finanziamento regionale non ancora impegnate e non impegnabili entro fine anno dall'ente realizzatore, motivandola con l'essere venuto meno l'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'intervento o, in permanenza del predetto interesse, con l'esigenza di riprogrammazione temporale del cronoprogramma di attuazione e delle risorse.
3. Con la legge di stabilitą 2021, gli interventi di cui al comma 2 per i quali permane l'interesse all'attuazione saranno oggetto di aggiornamento in termini di cronoprogramma e di collegate risorse finanziarie.