Art. 6
(Interventi urgenti in merito alle risorse concertate ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015)
1. In attuazione del principio di leale collaborazione tra gli enti del sistema integrato Regione - Autonomie locali e per supportare finanziariamente la ripartenza del sistema stesso, la Regione provvede al recupero a favore del bilancio regionale delle risorse concertate ai sensi dell'
articolo 7 della legge regionale 18/2015, non impegnate dal beneficiario, secondo la disposizione di cui al comma 2 e le destina a interventi a sostegno degli enti locali.
2. Gli enti locali beneficiari delle risorse concertate ai sensi dell'
articolo 9, comma 98, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilitą 2020), che valutano di non riuscire a iniziare entro il 31 dicembre 2020 l'attivitą finanziata dalla Regione per il medesimo anno 2020, comunicano alla Regione, entro il 30 giugno 2020, la volontą di restituire a favore del sistema degli enti locali le quote di finanziamento regionale non ancora impegnate e non impegnabili entro fine anno dall'ente realizzatore, motivandola con l'essere venuto meno l'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'intervento o, in permanenza del predetto interesse, con l'esigenza di riprogrammazione temporale del cronoprogramma di attuazione e delle risorse.
3. Con la legge di stabilitą 2021, gli interventi di cui al comma 2 per i quali permane l'interesse all'attuazione saranno oggetto di aggiornamento in termini di cronoprogramma e di collegate risorse finanziarie.