Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 29/07/2021

Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive.
Art. 2
 (Norme urgenti in materia di finanza locale)
2. Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge si siano già svolte le operazioni di sorteggio della rosa dei nominativi dei revisori da parte della Regione, il Comune può adottare l'atto di nomina anche con decorrenza anticipata rispetto al termine di cui al comma 1, lettera a).
3. Le procedure per il sorteggio da parte della Regione delle rose dei revisori dei conti sono sospese fino al 30 giugno 2020.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 10, della legge regionale 18/2015, non si applicano nel caso in cui l'obiettivo previsto dall'articolo 21 della medesima legge regionale non sia stato conseguito a causa dell'assunzione di un mutuo per il ripiano di un debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, a condizione che sia stata motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
5. Per l'anno 2020, i Comuni hanno la facoltà di destinare le risorse di cui al fondo ordinario per gli investimenti anche per spese di parte corrente.