Art. 2
(Norme urgenti in materia di finanza locale)
1.
In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi degli enti locali del Friuli Venezia Giulia, anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, sono prorogati, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 27, comma 9, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali):
a) al 30 settembre 2020 gli incarichi di revisione economico-finanziaria presso i Comuni in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 luglio 2020, qualora i revisori non siano ancora stati nominati;
b) fino al completamento delle attività connesse con lo scioglimento o la trasformazione delle Unioni territoriali intercomunali, ai sensi della
legge regionale 21/2019, gli incarichi di revisione economico-finanziaria presso le Unioni stesse.
2. Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge si siano già svolte le operazioni di sorteggio della rosa dei nominativi dei revisori da parte della Regione, il Comune può adottare l'atto di nomina anche con decorrenza anticipata rispetto al termine di cui al comma 1, lettera a).
3. Le procedure per il sorteggio da parte della Regione delle rose dei revisori dei conti sono sospese fino al 30 giugno 2020.
5. Per l'anno 2020, i Comuni hanno la facoltà di destinare le risorse di cui al fondo ordinario per gli investimenti anche per spese di parte corrente.