Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 29/07/2021

Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilitā, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attivitā produttive.
Art. 18
 (Norme finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 1, comma 8, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
2. Per le finalitā previste dall'articolo 8, comma 1, č autorizzata la spesa di 440.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
4. Per le finalitā previste dall'articolo 9, comma 1, č autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2020, di 100.000 euro per l'anno 2021 e di 435.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di 15.000 euro per l'anno 2020, di 100.000 euro per l'anno 2021 e di 135.000 euro per l'anno 2022 dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilitā) - Programma n. 5 (Viabilitā e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e di 300.000 euro per l'anno 2022 dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivitā culturali) - Programma n. 1 (valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
6. Agli oneri derivanti dall'articolo 24, commi 1 e 2, della legge regionale 27/2007, come sostituiti dall'articolo 13, comma 1, lettera f), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitivitā) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
7. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 23, della legge regionale 27/2014, come modificato dall'articolo 15, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitivitā) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
8. Per le finalitā derivanti dal disposto di cui all'articolo 17 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilitā) - Titolo n. 1 (Spese correnti), e a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
9. Per le finalitā previste dall'articolo 3, comma 2, č destinata la spesa complessiva di 11 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 11.
10. Per le finalitā previste dall'articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), č destinata la spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitivitā) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 11.
11. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilitā e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella B.
12. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), č allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.