Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 29/07/2021

Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive.
Art. 14
 (Differimento del versamento dei contributi esonerativi)
1. In deroga alla vigente normativa regolamentare in materia di procedure relative al rilascio di autorizzazione agli esoneri parziali di cui all'articolo 36, comma 3 bis, lettera e), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), ciascuna scadenza per il versamento dei contributi esonerativi da parte dei datori di lavoro autorizzati prevista nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 è differita di sei mesi.