1. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19, il gettito dell'imposta di soggiorno riferito alle annualità 2020 e 2021, nonché il gettito dell'imposta di soggiorno delle annualità precedenti non ancora utilizzate può essere destinato dai Comuni, anche in deroga ai vincoli percentuali previsti per le tipologie di spesa dall'articolo 10, commi 6 e 6 bis, della
legge regionale 18/2015, ai servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio e al finanziamento di investimenti, nonché entro il limite del 35 per cento del gettito annuale, per forme di sostegno alle imprese turistiche eventualmente adottate dai Comuni.