Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 29/07/2021
Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilitā, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attivitā produttive.
Art. 12
(Modifiche alla legge regionale 27/2017)
1.
Al fine di accelerare le condizioni per lo sviluppo economico e per il rafforzamento dell'innovazione e della competitivitā del sistema economico attraverso l'adozione di adeguati interventi in materia di formazione e orientamento permanente in linea con gli indirizzi della Politica di coesione 2021-2027, alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 dopo le parole <<
a innalzare>> sono inserite le seguenti: <<
il livello qualitativo dell'offerta formativa, la rispondenza alle esigenze del tessuto produttivo e>>;
b)
alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 le parole <<
, anche attraverso il Tavolo di cui all'articolo 6, comma 3,>> sono soppresse;
c)
il comma 3 dell'articolo 6 č sostituito dal seguente:
<<3. La Regione, nell'ambito della realizzazione della propria offerta di formazione e di orientamento permanente, si avvale delle reti regionali dell'apprendimento permanente, istituite in funzione degli specifici interventi formativi e di orientamento e formate da tutti o parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 in possesso delle necessarie competenze.>>;
d)
il comma 4 dell'articolo 6 č abrogato;
e)
al comma 3 dell'articolo 26 le parole <<
, sentito il Tavolo consultivo della formazione e dell'orientamento permanente di cui all'articolo 6, comma 3>> sono soppresse.