Legge regionale 14 maggio 2020, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Contributi per interventi per la manutenzione delle reti stradali comunali.
Art. 4
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, relativamente alle spese di parte corrente, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, la spesa complessiva 1.400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2020, di 200.000 euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2020, relativamente alle spese di parte corrente, mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, si provvede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 mediante rimodulazione di pari importo per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.