Art. 3
(Finanziamenti)
1. La Regione finanzia gli interventi di cui all'articolo 2 tramite il bando di cui al comma 3 e previa richiesta da parte dell'ente, dando priorità ai Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti e ai Comuni montani.
2. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel termine di centottanta giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande con procedimento valutativo a graduatoria. I Comuni presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici e viabilità e ogni Comune può ricevere al massimo un finanziamento ogni due anni e, comunque, non prima della conclusione dei lavori relativi al finanziamento precedentemente ottenuto con la presente legge.
3. Di norma annualmente con bando adottato con deliberazione della Giunta regionale da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, sono stabiliti le tipologie di Comuni beneficiari e di intervento finanziabili, i criteri di assegnazione dei punteggi, la misura dell'importo massimo del contributo in relazione agli interventi oggetto di finanziamento e i termini e le modalità di presentazione delle domande.