Art. 2
(Interventi oggetto di finanziamento)
1. Sono finanziati con la presente legge esclusivamente gli interventi sulle strade comunali o strade private a uso pubblico e loro strette pertinenze funzionali all'esercizio in sicurezza della circolazione, di manutenzione ordinaria ovvero straordinaria che non modifichino le caratteristiche geometriche e funzionali dell'infrastruttura.
2.
Gli interventi di cui al comma 1 riguardano:
a)
lavori per favorire la sicurezza dei pedoni e delle altre utenze deboli, quali in particolare:
1) sistemazioni del piano viabile;
2) sistemazione dei marciapiedi;
3) attraversamenti pedonali;
4) illuminazione;
b) manutenzione straordinaria della piattaforma stradale;
c) sistemazione e sostituzione della segnaletica verticale, sistemazione di parcheggi e sistemazione delle pertinenze stradali.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 62, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.