Art. 1
(Finalità e obiettivi)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia finanzia gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale al fine di migliorare la sicurezza stradale, di mantenere la qualità delle infrastrutture viarie comunali adeguata alle funzioni svolte, nonché di consentire una manutenzione programmata delle stesse finalizzata alla tutela del demanio comunale, al decoro e alla bellezza del territorio attraversato, al mantenimento del presidio delle frazioni e dei luoghi minori connessi dalla viabilità comunale.
2. Gli interventi finanziati con la presente legge hanno l'obiettivo di rendere omogenei i livelli di manutenzione delle pavimentazioni stradali, delle pertinenze, dei dispositivi associati all'esercizio lungo tutte le reti stradali, privilegiando la sistemazione dei tratti degradati e dissestati.