Legge regionale 12 maggio 2020 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonchè per il riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 24/2019)

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 86 è sostituito dal seguente:

<<86. Al fine di favorire l'accesso ai servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità rivolta ai minori dai 4 ai 14 anni, nel periodo intercorrente tra il mese di maggio e agosto 2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in via sperimentale per l'anno 2020, a concedere una agevolazione ai nuclei familiari attribuita in attuazione della Carta Famiglia di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).>>;

b) il comma 87 è sostituito dal seguente:

<<87. L'agevolazione di cui al comma 86 è richiesta dal nucleo familiare in possesso della Carta Famiglia quale contributo diretto e forfettario per le spese sostenute, per servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità per la fascia di età 4 - 14 anni o per servizi di baby sitting regolati da contratti di lavoro domestico o mediante prestazioni di lavoro occasionali utilizzando il Libretto Famiglia di cui all'articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, per la fascia di età 4 - 12 anni. Il beneficio è cumulabile con altri benefici o sgravi fiscali fino alla concorrenza della spesa sostenuta.>>;

c) il comma 88 è sostituito dal seguente:

<<88. I servizi di cui al comma 86 sono promossi da soggetti pubblici o privati e organizzati ed erogati nel rispetto delle disposizioni valide sul territorio regionale in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica e contenimento della diffusione del COVID-19.>>;

d) al comma 89 le parole <<entro centoventi giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro centottanta giorni>>;

e) al comma 93 le parole <<entro novanta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro centottanta giorni>>.