<<1 bis. In deroga alla vigente normativa in materia di percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui all'
articolo 36, comma 3 bis, lettera c), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), i premi di incentivazione previsti al punto 4.2 degli "Indirizzi in materia di definizione e attivazione delle tipologie dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa, ai sensi dell'
articolo 36, comma 3 bis, lett. c) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)" adottati con deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2015, n. 2429, sono comunque corrisposti per tutto il periodo di sospensione dei relativi percorsi dovuto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, indipendentemente dall'effettiva frequenza.>>.