1. I termini per l'approvazione dei piani comunali di illuminazione di cui all'
articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati in ventiquattro mesi decorrenti dalle date stabilite per l'approvazione dei piani medesimi ai sensi dell'articolo 7 del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2015, n. 0197/Pres. (Regolamento per la concessione ai Comuni di contributi per la predisposizione dei piani comunali di illuminazione, in attuazione dell'articolo 9, commi 1 e 3 della
legge regionale 18 giugno 2007, n. 15).
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi assegnati ai Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato i piani comunali di illuminazione oltre il termine fissato dall'articolo 7 del regolamento emanato con il
decreto del Presidente della Regione 197/2015.