Art. 5
(Sospensione degli adempimenti e dei versamenti relativi dell'Imposta regionale sulle formalitā di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (I.R.T.) in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono sospesi i termini degli adempimenti e dei connessi versamenti relativi all'Imposta regionale sulle formalitā di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (I.R.T.), disciplinata dall'
articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilitā 2018), scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.
2. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione di cui al comma 1 sono effettuati senza sanzioni e interessi entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto giā versato.
3. La Giunta regionale č autorizzata a disporre con propria deliberazione la modifica dei termini di cui ai commi 1 e 2 in relazione all'evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.