Legge regionale 12 maggio 2020, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonchè per il riconoscimento di debiti fuori bilancio.
Art. 3
 (Sospensione delle rateizzazioni in materia di edilizia residenziale)
1. In caso di formale ammissione del debitore ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), alla rateizzazione della restituzione di contributi concessi in base alla normativa regionale in materia di edilizia residenziale, il pagamento delle singole rate è sospeso, previa istanza, a partire dalla rata scaduta nel mese di marzo 2020 e riprende a decorrere con le rate in scadenza dall'1 gennaio 2021. La sospensione non determina l'applicazione di interessi maturati nel periodo di sospensione.
2. La medesima sospensione si applica ai casi in cui la rateizzazione venga concessa in base a istanze presentate ovvero accolte successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 non si applicano ai casi di mancato pagamento di rate che abbiano comportato o possano comportare la decadenza dal beneficio della rateizzazione.