Legge regionale 01 aprile 2020 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare.

Art. 14

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 23/2019)

1. All'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, dopo la parola <<rendicontazione>>, sono inserite le seguenti: <<relativa ai progetti di cui ai commi 6 e 8>>;

b) al comma 8 le parole <<la Regione è autorizzata, purché il PISUS sia concluso e rendicontato nei termini previsti dal relativo bando, a rimborsare a valere su fondi regionali anche le spese sostenute dai beneficiari dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<il termine di ammissibilità delle spese sostenute dal beneficiario è prorogato al 30 giugno 2021 e il termine di conclusione e di trasmissione della rendicontazione alla Struttura regionale attuatrice è prorogato al 31 dicembre 2021>>.