Legge regionale 01 aprile 2020, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare.
Art. 8
 (Rinnovo degli organi comunali in scadenza nel 2020 e altre disposizioni in materia di elezioni comunali)
1. In deroga a quanto previsto dall' articolo 5, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), le elezioni degli organi dei comuni il cui mandato scade nel 2020 si svolgono in una domenica compresa tra il 6 settembre e il 13 dicembre 2020.
2. In deroga a quanto previsto dall' articolo 5, comma 2, della legge regionale 19/2013 , qualora gli organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 18 luglio 2020, le elezioni si svolgono in una domenica compresa nello stesso periodo di cui al comma 1.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 20, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020
4 Comma 4 ter aggiunto da art. 20, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020
5 Comma 3 abrogato da art. 9, comma 17, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.