Art. 7
(Prescrizioni per le residenze per anziani e contenimento contagio da COVID-19)
1. Fino a sei mesi dalla cessazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire e ridurre il rischio di contagio nelle residenze per anziani e al contempo di garantire la necessaria continuità assistenziale, gli enti del Servizio sanitario sono autorizzati, limitatamente alle residenze nelle quali sia accertata o sospettata la presenza di ospiti o operatori affetti da COVID-19 o nelle quali siano emerse situazioni di criticità legate alla gestione dell’emergenza epidemiologica derivanti anche dal minor tasso di occupazione dei posti letto autorizzati, a concedere deroghe con riguardo alle prescrizioni del Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani, emanato con
decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 144, a condizione che sia garantita l'erogazione dei servizi essenziali e il rispetto delle prescritte misure di sicurezza.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 2, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2 Comma 2 abrogato da art. 8, comma 18, L. R. 13/2021 , a decorrere dall'1/10/2021.