Art. 6
(Deroga alla disciplina del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine)
1.
In deroga alla vigente normativa regolamentare del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (FAP) di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), al fine di sostenere le persone non autosufficienti e le loro famiglie nelle difficoltà conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 e per l’anno 2021, nonché per l’anno 2022:
a) l'assegno per l'autonomia (APA) è corrisposto anche in assenza di rendicontazione delle spese effettuate
b) i contributi per l'aiuto familiare (CAF), in relazione al venir meno della prestazione da parte degli addetti all'assistenza familiare, sono convertiti in assegno per l'autonomia (APA);
c) le misure di sostegno ai progetti di vita indipendente e ad altre forme di emancipazione e di inserimento sociale sono riconosciute anche in carenza dello svolgimento delle attività previste e indipendentemente dalla rendicontazione.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 18, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.