Legge regionale 01 aprile 2020, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare.
Art. 5
 (Deroga in materia di benefici per persone con disabilitą)
1. In deroga alla vigente normativa regolamentare in materia di percorsi di socializzazione e integrazione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 14 ter della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), gli incentivi motivazionali ivi previsti ai commi 3 e 4, in ragione della loro finalitą assistenziale, sono comunque corrisposti per tutto il periodo di sospensione dei relativi percorsi dovuto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
1 bis. In deroga alla vigente normativa in materia di percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui all'articolo 36, comma 3 bis, lettera c), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualitą del lavoro), i premi di incentivazione previsti al punto 4.2 degli "Indirizzi in materia di definizione e attivazione delle tipologie dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa, ai sensi dell'articolo 36, comma 3 bis, lett. c) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualitą del lavoro)" adottati con deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2015, n. 2429, sono comunque corrisposti per tutto il periodo di sospensione dei relativi percorsi dovuto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, indipendentemente dall'effettiva frequenza.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 6/2020