Legge regionale 01 aprile 2020, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare.
Art. 3
 (Anticipo del contributo agli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero)
1. Per il sostegno dei progetti di attivitā degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), l'Amministrazione regionale č autorizzata a erogare un'anticipazione pari al 50 per cento del contributo erogato nell'anno 2019.