Art. 15
(Aiuti di Stato)
1. Al fine di sostenere l'economia regionale nell'attuale situazione di emergenza COVID-19, ai regimi di aiuto regionali può essere dato un temporaneo nuovo inquadramento con apposito atto amministrativo, anche in deroga alla normativa regionale di riferimento, indicante il periodo di applicazione, la nuova disciplina europea applicata e le relative condizioni di compatibilità previste o autorizzate dalla Commissione europea.