Legge regionale 01 aprile 2020, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare.
Art. 1
 (Proroga termini per emergenza epidemiologica COVID-19)
1. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19, tutti i termini stabiliti dalla normativa regionale, o dai conseguenti bandi o provvedimenti amministrativi, anche per gli adempimenti a carico dei beneficiari attinenti alla concessione di incentivi, comunque denominati con scadenza dal 23 febbraio 2020, sono prorogati al 30 giugno 2020.
2. I termini di presentazione delle domande di incentivo per l'accesso ai finanziamenti regionali di cui al comma 1 in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 30 giugno 2020.
3. I termini di utilizzo, di ammissione delle spese e di rendicontazione di incentivi regionali, comunque denominati, stabiliti ai sensi delle discipline di settore con scadenza dal 23 febbraio al 30 giugno 2020, sono prorogati al 30 novembre 2020 e possono essere ulteriormente prorogati, con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente, su istanza motivata del beneficiario.
4. È fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e dalla relativa disciplina di attuazione, nonché da ulteriori disposizioni legislative regionali disposte per la medesima emergenza.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 6/2021