Legge regionale 01 aprile 2020, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Modificato il titolo della legge da art. 1, comma 1, L. R. 7/2022
Art. 1
 (Proroga termini per emergenza epidemiologica COVID-19)
1. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19, tutti i termini stabiliti dalla normativa regionale, o dai conseguenti bandi o provvedimenti amministrativi, anche per gli adempimenti a carico dei beneficiari attinenti alla concessione di incentivi, comunque denominati con scadenza dal 23 febbraio 2020, sono prorogati al 30 giugno 2020.
2. I termini di presentazione delle domande di incentivo per l'accesso ai finanziamenti regionali di cui al comma 1 in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 30 giugno 2020.
3. I termini di utilizzo, di ammissione delle spese e di rendicontazione di incentivi regionali, comunque denominati, stabiliti ai sensi delle discipline di settore con scadenza dal 23 febbraio al 30 giugno 2020, sono prorogati al 30 novembre 2020 e possono essere ulteriormente prorogati, con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente, su istanza motivata del beneficiario.
4. È fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e dalla relativa disciplina di attuazione, nonché da ulteriori disposizioni legislative regionali disposte per la medesima emergenza.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 2
1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e a quelle contenute nelle discipline regionali di settore, salvo che non siano più favorevoli, l'Amministrazione regionale, gli enti, agenzie e società regionali e i soggetti che gestiscono fondi regionali in avvalimento o con funzioni delegate sono autorizzati a disporre, su richiesta dei beneficiari e senza la presentazione di garanzie, l'erogazione in via anticipata, fino al 90 per cento, degli incentivi concessi e impegnati fino al 30 settembre 2021, con esclusione degli incentivi finanziati con risorse disponibili sugli esercizi successivi al 2021.
2. Il comma 1 si applica alle richieste dei beneficiari presentate entro il termine perentorio del 31 ottobre 2021.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 6/2021
2 Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 13/2021
Art. 3
 (Anticipo del contributo agli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero)
1. Per il sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un'anticipazione pari al 50 per cento del contributo erogato nell'anno 2019.
Art. 4
 (Sospensione termini ed effetti degli atti amministrativi in scadenza per emergenza epidemiologica COVID-19)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, trova applicazione l'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e successive disposizioni statali in materia adottate per la medesima emergenza.
2. Ferma restando la sospensione di cui all'articolo 103 del decreto legge 18/2020, convertito dalla legge 27/2020, i titoli abilitativi, nonché gli altri atti abilitativi edilizi, comunque denominati, di cui alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), in corso di efficacia nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e fino alla cessazione dichiarata dell'emergenza da COVID-19, conservano automaticamente la loro efficacia per due anni rispetto alle scadenze previste dal titolo edilizio o dall'atto comunque denominato ovvero rispetto alle scadenze disposte dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale 19/2009, senza necessità di alcun adempimento, comunicazione o richiesta da parte dei soggetti interessati.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 43, comma 1, L. R. 13/2020
Art. 5
 (Deroga in materia di benefici per persone con disabilità)
1. In deroga alla vigente normativa regolamentare in materia di percorsi di socializzazione e integrazione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 14 ter della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), gli incentivi motivazionali ivi previsti ai commi 3 e 4, in ragione della loro finalità assistenziale, sono comunque corrisposti per tutto il periodo di sospensione dei relativi percorsi dovuto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
1 bis. In deroga alla vigente normativa in materia di percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui all'articolo 36, comma 3 bis, lettera c), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), i premi di incentivazione previsti al punto 4.2 degli "Indirizzi in materia di definizione e attivazione delle tipologie dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa, ai sensi dell'articolo 36, comma 3 bis, lett. c) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)" adottati con deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2015, n. 2429, sono comunque corrisposti per tutto il periodo di sospensione dei relativi percorsi dovuto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, indipendentemente dall'effettiva frequenza.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 6/2020
Art. 8
 (Rinnovo degli organi comunali in scadenza nel 2020 e altre disposizioni in materia di elezioni comunali)
1. In deroga a quanto previsto dall' articolo 5, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), le elezioni degli organi dei comuni il cui mandato scade nel 2020 si svolgono in una domenica compresa tra il 6 settembre e il 13 dicembre 2020.
2. In deroga a quanto previsto dall' articolo 5, comma 2, della legge regionale 19/2013 , qualora gli organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 18 luglio 2020, le elezioni si svolgono in una domenica compresa nello stesso periodo di cui al comma 1.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 20, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020
4 Comma 4 ter aggiunto da art. 20, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020
5 Comma 3 abrogato da art. 9, comma 17, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 10
 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 3/2020)
4. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020, come modificato dai commi 1 e 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e sostenibilità) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
5. Per le finalità di cui al comma 1 ter dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020, come inserito dal comma 3, si provvede a valere sugli stanziamenti della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
Art. 12
 (Interventi urgenti per il settore agricolo e agroalimentare)
1. La Regione attiva un programma di interventi straordinari denominato "Programma Anticrisi COVID-19" per sostenere le esigenze di liquidità corrente del sistema produttivo agricolo e agroalimentare nella situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza epidemiologica.
3. Nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19, di cui al comma 1, e del “Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino”, di cui al comma 2 bis, il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), di seguito Fondo, attiva specifiche tipologie di finanziamenti agevolati nel rispetto delle condizioni e dei limiti delle Comunicazioni di cui ai commi 2 e 2 ter.
7. Per l'attuazione del Programma Anticrisi COVID-19, di cui al comma 1, con legge regionale possono essere concesse al Fondo anticipazioni finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
10. Gli indirizzi di cui al comma 9 definiscono la durata massima della sospensione e le modalità di negoziazione del compenso spettante alle banche per le operazioni di sospensione.
11. In sede di prima attuazione del Programma Anticrisi COVID-19, di cui al comma 1, vengono utilizzate le risorse già disponibili sul Fondo.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 6 da art. 4, comma 25, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 93, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
3 Comma 6 sostituito da art. 93, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
4 Lettera b bis) del comma 9 aggiunta da art. 93, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021
5 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 5 da art. 10, comma 1, L. R. 6/2021
6 Parole sostituite alla lettera b) del comma 4 da art. 3, comma 3, L. R. 13/2021
7 Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 7/2022
8 Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 7/2022
9 Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 7/2022
10 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 7/2022
11 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 7/2022
12 Parole soppresse al comma 4 da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 7/2022
13 Parole sostituite alla lettera a) del comma 5 da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 7/2022
14 Parole sostituite alla lettera a) del comma 6 da art. 2, comma 1, lettera f), L. R. 7/2022
15 Parole sostituite alla lettera b) del comma 6 da art. 2, comma 1, lettera g), L. R. 7/2022
16 Comma 6 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera h), L. R. 7/2022
17 Parole aggiunte al comma 9 da art. 31, comma 1, L. R. 10/2023
Art. 13
 (Conferma di contributi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i finanziamenti di cui all'articolo 57, comma 5, della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), anche per la realizzazione degli interventi non conclusi entro il 31 dicembre 2019, purché alla data di entrata in vigore della presente legge regionale sia approvato il relativo progetto definitivo esecutivo e i medesimi interventi siano ultimati entro il termine del 31 dicembre 2020.
2. Per le finalità di cui al comma 1 i Comuni interessati presentano alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma del finanziamento concesso e il cronoprogramma dei lavori aggiornato.
3. Con decreto della struttura regionale competente sono stabiliti i termini per la conclusione dell'intervento e per la presentazione della rendicontazione della spesa.