Legge regionale 12 marzo 2020, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2021

Interventi volti alla conoscenza, alla diffusione e al ricordo del dramma delle foibe e dell'esodo istriano-fiumano-dalmata. Norme urgenti in materia di cultura.
Capo II
 Norme urgenti in materia di cultura
Art. 7
 (Conferma di contributi)
1. Sono confermati i finanziamenti concessi per il triennio 2017-2019, a valere sull'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39 (Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), nonché i finanziamenti concessi a valere sull'Avviso pubblico per iniziative progettuali realizzate da Centri di divulgazione della cultura umanistica, approvato con deliberazione della Giunta regionale 13 ottobre 2017 n. 1962, ancorché concessi in deroga al requisito della personalità giuridica e dell'autonomia patrimoniale di cui all'articolo 26, comma 1 ter, della legge regionale 16/2014, all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Regione 39/2017 e all'articolo 2, comma 1, lettera b), dell'Avviso pubblico per iniziative progettuali realizzate da Centri di divulgazione della cultura umanistica.