Art. 8
(Finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative e attivitą dei Centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica)
1. Nelle more della revisione della normativa in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale in materia di divulgazione della cultura umanistica e scientifica, di cui all'
articolo 26 della legge regionale 16/2014 e del relativo regolamento di attuazione, le domande di finanziamento presentate a valere sull'articolo 5 del
decreto del Presidente della Regione 39/2017 per il triennio 2020-2022, sono ammesse a finanziamento per la sola annualitą 2020.
3. I beneficiari sono finanziati per il solo anno 2020.
4. In attuazione della revisione prevista dal comma 1, il nuovo triennio decorre dal 2021.