Art. 5
(Realizzazione delle attivitā)
1. Per il raggiungimento delle finalitā di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere contributi a titolo di concorso nelle spese per lo svolgimento delle attivitā culturali e didattiche di cui all'articolo 2.
2.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, in conformitā a quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono determinati:
a) la tipologia dei soggetti beneficiari;
b) i criteri, le modalitā, i limiti e l'ammontare massimo ammissibile per la concessione e l'erogazione dei contributi.