Legge regionale 12 marzo 2020 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 9

(Misure urgenti in materia di cultura e sport connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

(1)

1. I beneficiari di incentivi concessi negli anni 2019 e 2020 in applicazione della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di contributi di cui all'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), di contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 luglio 2019, n. 10 (Istituzione della "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont" e del riconoscimento "Memoria del Vajont"), del contributo di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), del contributo di cui all'articolo 6, commi da 38 a 41, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), del contributo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 12 (Norme in materia di cultura, sport e solidarietà), del contributo di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 4 (Interventi volti alla conoscenza, alla diffusione e al ricordo del dramma delle foibe e dell'esodo istriano-fiumano-dalmata. Norme urgenti in materia di cultura), dei contributi di cui agli articoli 11, 13, 18 per l'organizzazione di manifestazioni sportive, 18 bis e 21 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), che, a causa della sospensione di manifestazioni, iniziative ed eventi di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa, e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, disposta con provvedimenti urgenti, in conseguenza all'emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto o debbano modificare, spostare o annullare le attività programmate e oggetto di finanziamento, ottengono dal Servizio competente l'assenso alla modifica del progetto finanziato o dell'attività finanziata, previa richiesta motivata.

2. Nei casi previsti dal comma 1 sono ammissibili a rendicontazione anche le spese sostenute o da sostenere in relazione alle attività, manifestazioni, iniziative ed eventi che non si sono potuti svolgere e quelle da sostenere in relazione alle attività, manifestazioni, iniziative ed eventi svolti successivamente in conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Nei casi previsti dal comma 1, anche in deroga alle previsioni sull'ammissibilità delle spese e ai limiti previsti per le medesime dalle discipline di settore, sono altresì ammissibili a rendicontazione le spese generali di funzionamento, comunque denominate, nel limite del 70 per cento dell'incentivo concesso, ivi comprese quelle relative a interessi passivi per anticipazioni o fidi e quelle relative a beni e servizi acquistati, noleggiati o presi in locazione, anche finanziaria, per rispettare le prescrizioni di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19, le quali sono ammissibili anche qualora la documentazione giustificativa delle spese non è intestata al beneficiario dell'incentivo, ma le spese risultano effettivamente sostenute da esso. Sono fatte salve le disposizioni di settore qualora più favorevoli.

4. Il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi nell'anno 2019, a valere sulle seguenti disposizioni, è prorogato al 31 gennaio 2021:

a) articolo 5, commi 1 e 5, della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura);

b) articolo 22, commi da 1 a 3, della legge regionale 5/2012;

c) articolo 27 quater, comma 2, lettera b), della legge regionale 16/2014.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi a valere sulle seguenti disposizioni, è prorogato al 30 novembre 2020:

a) legge regionale 16/2014, per gli incentivi concessi nell'anno 2019;

b) articolo 21 della legge regionale 4/2018, per il contributo concesso nell'anno 2018.

5 bis. Il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi nell'anno 2020, a valere sugli avvisi pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2019, n. 1889, e ai sensi dell'articolo 6, comma 27, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), con i contributi concessi nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge regionale 5/2012, nonché con gli incentivi concessi nell'anno 2019 a valere sull'avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2019, n. 1495, è prorogato al 31 dicembre 2021.

(2)

5 ter. Il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi annuali a progetti o programmi triennali di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 16/2014 , nonché con gli incentivi di cui agli articoli 10, 17 bis, 20, 25, 26 bis, 26 ter, 27 bis, 28, 29 bis, 30 bis e 31, della legge regionale 16/2014 , concessi nell'anno 2020, è prorogato al 31 dicembre 2021.

(3)(6)

5 quater. I progetti o programmi di cui al comma 5 ter possono essere realizzati anche nel corso dell'anno 2021 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2020, e anche nel corso dell’anno 2022 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2021.

(4)(7)

6. I termini previsti dai commi 4, 5, 5 bis e 5 ter possono essere ulteriormente prorogati, con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente, su istanza motivata del beneficiario.

(5)

Note:

Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 10/2020

Comma 5 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 15/2020

Comma 5 ter aggiunto da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 15/2020

Comma 5 quater aggiunto da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 15/2020

Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 15/2020

Parole aggiunte al comma 5 ter da art. 6, comma 6, L. R. 13/2021

Parole aggiunte al comma 5 quater da art. 6, comma 7, L. R. 13/2021